Il medico di guardia è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall’utente (Art. 13 DPR n. 41 del 25 gennaio 1991), rispondendo altrimenti del reato di rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.).
Corte di Cassazione, Sezione penale, sentenza n. 35344 del 15 settembre 2008
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.