I titolari di un esercizio commerciale con vendita al dettaglio hanno l’obbligo: 1) di indicare il prezzo di vendita dei prodotti esposti nelle vetrine o sui banchi di vendita. In caso di sostituzione/indicazione dei cartellini dei prezzi, è obbligatorio esporre un cartello indicante la dicitura “vetrina in allestimento“. 2) di indicare l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e l’eventuale giorno di riposo settimanale. L’inosservanza di tali obblighi è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 3.098,74.
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.