L’art. 28 del Codice Deontologico Forense, che vieta la produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega ove qualificata come “riservata-personale” o se contenente comunque proposte transattive, si riferisce solo ed esclusivamente alla corrispondenza intercorsa tra avvocati, fermo restando l’obbligo per questi ultimi di rispettare in ogni caso il primario dovere di lealtà e di correttezza, e quindi di avvisare tempestivamente la propria controparte non-avvocato al fine di astenersi, per il futuro, dal continuare a comunicare con una siffatta, non vincolante, modalità.
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, 13 giugno 2008
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, 13 giugno 2008
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