Chi si ubriaca intenzionalmente non può poi impugnare il contratto per incapacità

Chi si sia deliberatamente ubriacato con l’intento preciso di concludere un contratto per poi riservarsi di impugnarlo ex art. 428 cc, non può in realtà far valere tale sua (procurata) incapacità ai fini dell’annullamento stesso (art. 1425 cc).
Franzoni M., Dell’annullabilità del contratto, Commentario Schlesinger (ora Busnelli), Artt. 1425 – 1426, pag. 153 e ss.

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