Chi è stato denunciato può sempre conoscere il nome del denunciante senza limiti di privacy

Ciascuno ha il diritto di conoscere, con apposita istanza di accessi agli atti, il nome della persona da cui sia stato denunciato in un qualsivoglia procedimento sanzionatorio, senza che gli si possano legittimamente opporre esigenze di privacy o riservatezza del denunciante, che non ha infatti diritto all’anonimato.

TAR Lombardia-Brescia, sentenza n. 1469/2008

Art. 24 L. 241/1990

VIA | ilsole24ore (cartaceo) – inserto “Norme e Tributi” del 01/12/2008, pag. 24


Pubblicato

in

da

Tag:

Commenti

Lascia un commento