Ciascuno ha il diritto di conoscere, con apposita istanza di accessi agli atti, il nome della persona da cui sia stato denunciato in un qualsivoglia procedimento sanzionatorio, senza che gli si possano legittimamente opporre esigenze di privacy o riservatezza del denunciante, che non ha infatti diritto all’anonimato.
TAR Lombardia-Brescia, sentenza n. 1469/2008
Art. 24 L. 241/1990
VIA | ilsole24ore (cartaceo) – inserto “Norme e Tributi” del 01/12/2008, pag. 24
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