Nell’ultimo numero di Guida al diritto (44/2010), l’editoriale è a firma del direttore del massimario della Cassazione, il quale, a proposito della recente SS.UU. sui termini di costituzione dell’opponente a d.i., parla espressamente di “ingiustificato allarme”.
Secondo l’editorialista, infatti, trattandosi di un revirement avente ad oggetto norme processuali, non sarebbe neppure necessaria una rimessione in termini, dato che il nuovo orientamento si applicherebbe soltanto ai successivi procedimenti e non pure ai vecchi ossia a quelli già in corso, che non possono infatti patirne pregiudizio.
Tale tesi “costituzionalmente orientata” mi pare abbia conseguenze affascinanti: secondo tale principio, ad esempio, la medesima SSUU che mutasse il proprio precedente orientamento non potrebbe applicare il nuovo principio al procedimento che essa stessa abbia sub judice, dovendo limitarsi a pronunciare una sentenza che a titolo esemplificativo avrebbe questo tenore:
“l’opponente si è costituito oltre i 5 giorni, come da costante nomofilattica; invero, l’opposizione deve ritenersi tardiva, ma non in questo processo che sto giudicando bensì nei prossimi che giudicherò”.
Salvo che non si preferisca un maggior formalismo:
“poiché il principio di diritto invocato da parte ricorrente, da questa Corte ritenuto corretto, non può applicarsi alla presente causa sub judice, vi è difetto di interesse del ricorrente stesso.
PQM
rigetta il ricorso perché inammissibile”.
Strepitosa interpretazione costituzionalmente orientata.
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