Casalinghe e congedi parentali per allattamento

Ai sensi del Testo Unico sulla Maternità (D.Lgs. n. 151/2001), i cosiddetti “riposi per allattamento” fino al compimento di un anno del bambino spettano al padre lavoratore se ne sia affidatario esclusivo, oppure – negli altri casi – se la madre sia lavoratrice autonoma, oppure se sia lavoratrice dipendente ma non intenda avvalersi dei congedi stessi. Adesso spettano al padre anche se la madre sia casalinga.

Consiglio di Stato, sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008

VIA | IlSole24Ore.com


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