[estremi]
Raccolta breve (e, ovviamente, senza pretese di completezza) delle norme giuridiche candidamente disapplicate, nonostante l’altrettanto candida illegittimità della consuetudo contra legem (l’art. 1 preleggi è, pertanto, la norma giuridica pre-disapplicata prima di ogni altra disapplicazione).
Costituzione:
- art. 39, co. 2: i sindacati hanno l’obbligo di registrazione presso uffici locali o centrali. (si parla eufemisticamente di “mancata attuazione“)
Codice civile:
- art. 2671: la trascrizione delle sentenze nei registri immobiliari deve avvenire d’ufficio, a cura (e spese: art. 2670) dei cancellieri.
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