Gli avvocati – che esercitino la propria attività in forma individuale, associata, o societaria (cfr. D.lgs. 96/01) – hanno dei precisi obblighi in materia di antiriciclaggio.
In particolare, gli avvocati devono:
a) identificare i propri clienti;
b) istituire l’archivio unico e registrare e conservare in esso i dati identificativi dei clienti e le altre informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite.
IDENTIFICAZIONE
L’avvocato deve identificare il proprio cliente qualora la prestazione professionale, anche se frazionata, abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a € 15.000 (era 12.500) oppure indeterminato o non determinabile.
I “dati identificativi” del cliente da raccogliere sono: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale. In quest’ultimo caso, l’identificazione del cliente società/ente dovrà essere preceduta dalla verifica, in capo alla persona fisica, dell’esistenza effettiva del suo potere di rappresentanza.
Il professionista deve altresì raccogliere e specificare le seguenti informazioni:
– i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente eventualmente opera;
– l’attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
– la data dell’avvenuta identificazione;
– la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale richiesta.
– il valore dell’oggetto della prestazione professionale richiesta, se conosciuto.
L’ARCHIVIO
I dati identificativi e le informazioni devono essere inseriti nell’archivio entro trenta giorni dall’identificazione del cliente, e sono conservati per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale.
L’archivio è formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, ma non è istituito qualora non vi siano dati da registrare.
Nel caso di svolgimento dell’attività professionale in forma associata ovvero societaria, è consentito tenere un unico archivio per tutto lo studio professionale.
In tal caso, è necessaria l’individuazione nell’archivio, per ogni cliente, del libero professionista responsabile degli adempimenti concernenti gli obblighi di identificazione e conservazione.
Nel DPS, redatto ai sensi del Codice Privacy, si dovrà specificare che, ai fini della normativa antiriciclaggio, è stato istituito l’apposito archivio.
SANZIONI
L’Avvocato che contravviene all’obbligo di identificazione è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
L’Avvocato che omette di effettuare la registrazione, ovvero la effettua in modo incompleto, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
CONTANTI
Il trasferimento di denaro, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, può avvenire in contanti solo se il valore dell’operazione, anche frazionata, è inferiore ad € 12.500 (il precedente limite era di € 5.000, e prima ancora di € 12.500).
Per trasferimenti di valore pari o superiore a detto importo è obbligatorio far ricorso a banche o Posta, ovvero utilizzare assegni con la clausola di non trasferibilità.
Gli assegni bancari o postali sono rilasciati con la clausola prestampata di non trasferibilità, ma il cliente può richiedere il rilascio di assegni a forma libera.
Per quanto riguarda gli assegni trasferibili, la validità della girata è condizionata all’apposizione del codice fiscale del girante.
Gli assegni emessi all’ordine del traente (cioè, intestati “a me stesso”, “a m.m.”, o simili) possono essere girati soltanto alla banca o alla posta per l’incasso, e quindi non possono più circolare come titoli al portatore.
La questione, precisamente, confluisce in quella se il creditore possa rifiutare, senza giustificato motivo, il pagamento che il debitore intenda effettuare con assegni circolari e pretendere che avvenga con la corresponsione di denaro contante, pena l’inadempimento e gli effetti conseguenti di “mora debendi”. La Suprema Corte ha, pertanto, formulato il seguente principio di diritto: “Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno”.
Fonti normative:
– Prima direttiva antiriciclaggio:
Direttiva 91/208/Cee, recepita con la L. n. 197/1991 che ha convertito il D.L. n. 143/1991
– Seconda direttiva antiriciclaggio:
Direttiva 2001/97/Ce, recepita con il D.Lgs. n. 54/2006, attuata con D.M. Economia e Finanze n. 141 del 3/2/2006
– Terza direttiva antiriciclaggio:
Direttiva 2005/60/Ce, D.Lgs. n. 231/2007
– Provvedimento UIC 24/2/2006
– Art. 34 decreto legge del 18 giugno 2008, che ha ripristinato il vecchio “tetto” (euro 12.500), che era stato abbassato ad € 5.000 dal D.Lgs. 231/2007
Bibliografia:
– S. Lana – S. Pezzini, Antiriciclaggio Guida pratica ai nuovi obblighi degli avvocati, Giuffrè (libro e cd rom).
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