Ai fini dell’annullamento del negozio, l’errore sul valore (di mercato) della prestazione è irrilevante, giacché il nostro ordinamento non impone una equivalenza tra le prestazioni ossia un’adeguatezza economica dello scambio.
Può invece rilevare l’errore sul prezzo, non soltanto quando esso vizi la dichiarazione o la sua trasmissione ex art. 1433 cc (ad es., volevo scrivere 100 ma ho scritto 1000) ma anche allorchè riguardi l’entità del prezzo stesso (art. 1429 n. 2 cc), come ad esempio nel caso in cui l’acquirente compri in dollari benché avesse intenzione di comprare in euro, oppure come nel caso in cui un cliente abituale acquisti una certa quantità di merce nell’errata convinzione che il prezzo sia rimasto invariato rispetto all’ultimo acquisto quando invece il venditore ha nel frattempo praticato un notevole aumento.
Rossello C., L’errore nel contratto, Commentario Schlesinger (ora Busnelli), Artt. 1427-1433, pag. 92 e ss.
Può invece rilevare l’errore sul prezzo, non soltanto quando esso vizi la dichiarazione o la sua trasmissione ex art. 1433 cc (ad es., volevo scrivere 100 ma ho scritto 1000) ma anche allorchè riguardi l’entità del prezzo stesso (art. 1429 n. 2 cc), come ad esempio nel caso in cui l’acquirente compri in dollari benché avesse intenzione di comprare in euro, oppure come nel caso in cui un cliente abituale acquisti una certa quantità di merce nell’errata convinzione che il prezzo sia rimasto invariato rispetto all’ultimo acquisto quando invece il venditore ha nel frattempo praticato un notevole aumento.
Rossello C., L’errore nel contratto, Commentario Schlesinger (ora Busnelli), Artt. 1427-1433, pag. 92 e ss.
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