Ove la prole sia affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, ciascuno di essi deve provvedere, in proporzione al proprio reddito, al mantenimento della prole stessa in modo “diretto” per il tempo che trascorrono insieme, cioè senza dover necessariamente corrispondere un assegno di mantenimento per il tramite dell’altro genitore.
Tribunale per i Minorenni di Campobasso, decreto del 6 novembre 2008
VIA | Il Sole 24 Ore (cartaceo), del 19 gennaio 2009, inserto Norme e Tributi, pag. 10
Nota:
La questione di cui sopra è controversa, sebbene – ad avviso di chi scrive – la tesi sopra esposta sia da preferire.
In arg., cfr. questo articolo.
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