Fa una certa impressione leggere che, in tempi ancora relativamente recenti, i tribunali assegnassero torti e ragioni, nonché pene -anche capitali- ed assoluzioni esclusivamente in forza del c.d. “misticismo processuale”, cioè senza minimamente (dover) giustificare le proprie decisioni, giacché l’obbligo di motivare le sentenze fu introdotto soltanto nel 1774, a Napoli.
Ciò fa ancor più impressione se sol si pensa che, già allora, argomentare le proprie decisioni attraverso una motivazione plausibile era un’esigenza già avvertita da tempo, non solo nella stessa dottrina giuridica ma, ad esempio, in matematica, sebbene neppure questa fosse immune da un certo “misticismo” (si pensi alla scuola pitagorica). Infatti, con ben due millenni d’anticipo sui giudici partenopei, e precisamente nel 600 a.C., i Greci avevano introdotto nel ragionamento matematico la “dimostrazione”. Prima di loro, gli egiziani si erano limitati a presentare i problemi matematici e a fornire le relative soluzioni (spesso intuite o comunque desunte in modo empirico) omettendone ogni giustificazione teorica, come nel caso del Papiro di Rhind.
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