La c.d. manovra finanziaria, recentemente approvata dal Governo con proprio decreto, stabilisce (art. 37) che il contributo unificato è aumentato della metà “ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile”.
La norma è ovviamente sbagliata.
Prevede, infatti, una “sanzione” (il raddoppio del contributo unificato) per il caso della violazione di un certo obbligo (mancata indicazione di PEC e numero fax), che si presuppone contenuto nel menzionato art. 125 cpc, cui rinvia.
Ovviamente, in tale articolo non vi è traccia di un obbligo del genere, nè tantomeno si accenna a PEC e fax.
Volendo quindi benevolmente ipotizzare un mero errore materiale nella redazione dell’articolo, si potrebbe allora immaginare che il rinvio all’art. 125 cpc sia un mero refuso, volendo il legislatore in realtà riferirsi al 170 co. 4 cpc.
Anche tale benevolenza, però, non basterebbe: la norma “finanziaria” presuppone l’esistenza dell’obbligo di indicare -in via congiunta- tanto la PEC quanto il fax, mentre l’art. 170 cit. si accontenta di una mera alternativa (fax o indirizzo di posta elettronica, neppure certificata) senza peraltro introdurla in via d’obbligo (l’avvocato “indica” il numero di telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni).
In definitiva, mi sembra che il legislatore non abbia tanto voluto introdurre ex novo un obbligo (indicazione della PEC e del fax) con relativa sanzione in caso di sua inosservanza (raddoppio del contributo unificato), ma abbia invece introdotto una sanzione nell’erroneo presupposto che vi fosse un obbligo da garantire, nel qual caso, la “pena” -e non solo l’obbligo- deve ritenersi tamquam non esset.
Insomma, la lex imperfecta è un obbligo senza sanzione; qui c’è una sanzione senza obbligo.
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Articolo 125 cpc:
Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte.
[I]. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale.
[II]. La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
[III]. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.
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