La c.d. "ora di contumacia" vale solo dal GdP

E’ noto che, secondo l’art. 59 disp.att.cpc, per la dichiarazione di contumacia occorre attendere “almeno un’ora dall’apertura dell’udienza”.
Come si rileva dalla prassi, meno noto è invece che il predetto art. 59 fa esplicito e testuale riferimento al Giudice di Pace(*).

Ora, due brevi considerazioni:
1) mancando un rinvio analogo (e contrario) a quanto previsto dall’art. 311 cpc in tema di processo dal GdP, non pare che al procedimento davanti al Tribunale possa senz’altro applicarsi quella norma dettata per il procedimento davanti al Giudice di Pace;

2) la Giurisprudenza (cfr., ad es., Cassazione civile, sez. I, 01 ottobre 1999, n. 10870) secondo cui l’art. 59 cit. esprimerebbe “un principio di portata generale”, si riferisce in realtà al testo previgente, ove il riferimento era al “Pretore”, appunto sostituito da “Giudice di Pace” (a far data dal 2/6/1999, ex art. 124 D.Lgs. n. 51/1998), sicché oggi appare quantomeno legittimo dubitare che la predetta norma -per attuali contenuto e collocazione- abbia ancora portata generale. Tantopiù se si considera che lo stesso D.Lgs. n. 51/1998 prevedeva all’art. 31 che “i riferimenti al pretore e alla pretura sono sostituiti, rispettivamente, dai riferimenti al presidente del tribunale e al tribunale”: l’art. 124 cit. ha perciò costituito un’eccezione a tale regola generale, eccezione pensata apposta dal legislatore per evitare che in forza dell’art. 31 l’ora contumaciale si applicasse anche al Tribunale.

(*)
Disposizioni di Attuazione del cpc
– TITOLO III, Del processo di cognizione
– CAPO I, Del procedimento davanti al giudice di pace
– Art. 59, Dichiarazione di contumacia.
La dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace a norma dell’articolo 171 ultimo comma del codice, quando è decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza.

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