Il condominio e/o il singolo proprietario di un immobile non può opporsi alla posa delle fibre ottiche, neppure qualora gli creino danno (nel qual caso non ha neppure diritto al risarcimento ma solo ad un mero indennizzo).
Art. 2 Decreto Legge n. 112/2008 (c.d. “Manovra d’estate”), convertito con Legge n. 133/2008
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