Ai sensi dell’art. 74 c.p.p., il «soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero i suoi successori universali» possono esercitare nel processo penale «l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’art. 185 del codice penale[3]».
Com’è noto, l’intervento di tale soggetto nel processo penale si realizza attraverso la c.d. costituzione di parte civile[4].
Al riguardo il codice, dopo aver definito nell’articolo 75 i rapporti tra azione civile ed azione penale, nel successivo articolo 76 dispone che “l’azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale[5], mediante la costituzione di parte civile”, la quale dichiarazione, secondo quanto disposto dal 1° comma del successivo articolo 78, deve contenere a pena di inammissibilità:
a) “le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante”;
b) “le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo” (al fine di evitare, nel caso in cui si proceda nei confronti di più imputati, atti di costituzione in incertam personam o generalizzati);
c) “il nome ed il cognome del difensore[6] e l’indicazione della procura[7]”;
d) “l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda” (al fine di individuare e circoscrivere puntualmente la c.d. causa petendi sin dal momento della proposizione dell’azione);
e) “la sottoscrizione apposta dal difensore” (ciò in conseguenza del fatto che la parte sta in giudizio non personalmente ma a mezzo del difensore che la rappresenta e che è legittimato a compiere gli atti necessari, primo tra tutti proprio quello di costituzione)[8].
A proposito di tale ultimo requisito sono necessarie alcune considerazioni.
Anzitutto, se da un lato è vero che se nel corso della trattazione delle questioni preliminari, venga eccepita la mancanza nell’atto di costituzione di parte civile della sottoscrizione del difensore, il giudice deve dichiarare la inammissibilità della costituzione stessa[9], dall’altro la detta sottoscrizione “può ritenersi supplita dalla sottoscrizione apposta dal medesimo difensore al fine di autenticare la firma della stessa parte in calce all’atto della sua costituzione, quando quest’ultima abbia in precedenza rilasciato al medesimo difensore la procura speciale per la costituzione di parte civile”[10].
Ed è proprio da quest’ultimo dato che è necessario partire per introdurre una delicata questione, la quale bene può essere riassunta nella vicenda risolta (come vedremo, non senza contrasti in dottrina) dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con decisione n. 8650 del 23 settembre 1993[11].
Ma vediamo, anzitutto, quale è stato lo svolgimento del processo.
L’associazione “I Verdi del Trentino” delibera di costituirsi parte civile in un determinato procedimento penale e incarica un proprio consigliere di inoltrare ai competenti uffici giudiziari la detta formale richiesta. Il consigliere conferisce all’avvocato sia la procura speciale a costituirsi parte civile, sia la procura a provvedere alla difesa dell’associazione, ma provvede con un unico atto[12] ed un’unica sottoscrizione[13], la quale viene autenticata dall’avvocato medesimo. Secondo la Corte, quell’unico atto contiene “due distinte manifestazioni di volontà”, l’una di mandato a costituirsi parte civile in nome e per conto dell’associazione, l’altra di nomina di difensore di parte civile nel procedimento penale. Tuttavia, mentre in ordine al problema della procura alle liti, conferita al difensore in un atto separato, diverso da quelli indicati nell’art. 100, comma 2, c.p.p.[14], la Corte ritiene che l’atto sia valido ed idoneo alla rituale instaurazione del rapporto processuale, se riferito in modo certo al processo al quale lo si allega, e sempre che sia assicurata la sua certezza e tempestività, diversamente si pone il problema del mandato a costituirsi parte civile. Secondo la Corte, infatti, la costituzione di parte civile può farsi mediante dichiarazione personale o per mezzo di procura speciale, conferite, a pena di inammissibilità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata[15], ed il preciso limite autenticatorio del difensore, circoscritto al mandato ad litem, non consente di estendere l’autentica relativa a detto mandato alla sottoscrizione della scrittura contenente il conferimento della rappresentanza, come se l’autentica di tale sottoscrizione fosse compresa nell’attività certificatoria, espressione di pubblica funzione, attribuita al difensore nell’ambito del processo. “Il difensore – continua la Corte – non è munito istituzionalmente di potere certificatorio generale e le norme che conferiscono tale potere (art. 100, comma 2, c.p.p., art. 39 disp. att., art. 83 c.p.c.) hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto, essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti”. Nella fattispecie de qua, conseguentemente, con riferimento alle due distinte manifestazioni di volontà, l’una di conferimento al difensore della rappresentanza per costituirsi parte civile e l’altra di nomina dello stesso a difensore di parte civile nel procedimento, secondo la Suprema Corte, il potere certificatorio di detto difensore poteva legittimamente essere esercitato soltanto in relazione al mandato ad litem e per le sottoscrizioni apposte in calce o a margine degli atti specificamente indicati nell’art. 100, comma, 2, c.p.p. e non anche in ordine alla procura speciale a costituirsi parte civile. Pertanto, la costituzione di parte civile effettuata in difetto di procura speciale validamente conferita, “comporta l’inammissibilità della costituzione stessa”.
Parzialmente critica è la nota che il Sassolini[16] fa della sentenza citata, dato che egli dichiara di condividere solo le premesse argomentative ma non anche le conclusioni cui perviene la Suprema Corte. Infatti, nessuna obiezione è sollevata per quanto riguarda l’eterogeneità della procura alle liti rispetto alla procura a costituirsi parte civile ex art. 76 c.p.p.[17]. Il legislatore ha “inopportunamente”[18] utilizzato la medesima locuzione per identificare due tipi sostanzialmente diversi di atti: uno –art. 76 c.p.p.– idoneo al conferimento della rappresentanza processuale della parte con conseguente attribuzione di una vera e propria signoria sulla causa petendi, per cui il rappresentante assume la titolarità delle pretese che dovrà far valere in giudizio; l’altro –art. 100 c.p.p.– idoneo al solo conferimento del mandato per l’esercizio dello ius postulandi che attribuisce al difensore la scelta dei mezzi per la realizzazione della pretesa giudiziale che resta comunque in capo al titolare dell’azione[19] [20]. Fin qui le premesse della S. C. condivise dall’autore. “Poiché il potere di autentica conferito al difensore ex art. 39 disp. att.[21] ed il potere di certificazione riconosciuto dall’art. 100, comma 2, c.p.p. constano di adempimenti diversi, non può ammettersi una costituzione di parte civile con procura speciale ex art. 76 c.p.p. autenticata con le forme di cui all’art. 100, comma 2, c.p.p.” (in questo senso l’autore condivide il limite segnato dalla Suprema Corte). Al contrario, deve ritenersi ammissibile l’autenticazione del difensore ex art. 39 disp. att. con riferimento alla sottoscrizione apposta in calce alla procura che, unitamente ai poteri ex art. 76 c.p.p., conferisca al medesimo la delega alla rappresentanza e difesa di cui al
l’art. 100 c.p.p. Infatti, dal combinato disposto degli artt. 122 c.p.p. e 39 disp. att., si evince che, quando la norma processuale consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la sottoscrizione della scrittura privata conferente la procura possa essere autenticata, tra gli altri, anche dal difensore. Poiché l’elencazione dei soggetti abilitati all’autentica di cui all’art. 39 disp. att. è richiamabile rispetto alle disposizioni che si limitano a prevedere l’autentica senza nulla dire circa i soggetti legittimati (è questo il caso dell’art. 122 c.p.p.), la suddetta norma può essere interpretata nel senso di aver ampliato, rispetto agli atti indicati nella normativa sul processo penale, il novero dei pubblici ufficiali autorizzati ad autenticare la sottoscrizione delle scritture private a norma dell’art. 2703 c.c.[22]. In tal senso, dato che l’art. 76 c.p.p. ammette che la costituzione di parte civile possa avvenire anche a mezzo di procuratore speciale, e tale procura è riconducibile sotto il disposto dell’art. 122 c.p.p., in base a quanto osservato a proposito dei soggetti legittimati all’autentica ex art. 39 disp. att. la relativa sottoscrizione può essere autenticata anche dal difensore. In tal caso, il potere di autentica risulta correttamente esercitato a condizione che, all’atto del conferimento della procura, il destinatario della medesima abbia già assunto la veste di difensore, e non a colui che tale debba ancora diventare. La condizione di cui sopra sembra soddisfatta ove la procura speciale ex art. 76 c.p.p. venga conferita unitamente alla procura alle liti, così che le procure conferite vengano autenticate dal difensore contestualmente nominato, e dunque da soggetto avente titolo alla autentica ex art. 39 disp. att.; e ciò pare ammissibile anche con riferimento alla procura alle liti, poiché questa è pur sempre procura speciale ex art. 122 c.p.p., ed in quanto tale autenticabile ex art. 39 disp. att. Poiché con il ricevere la procura alle liti, il difensore diventa rappresentante della parte, la quale “sta in giudizio con il ministero di un difensore”, non vi è alcuna ragione che il difensore si faccia rilasciare procura speciale ex art. 76 c.p.p., se non quella di vedersi riconosciute le facoltà di rinunziare all’azione ex art. 82 c.p.p. e di rinunciare all’impugnazione ex art. 589, comma 2, c.p.p.; attività queste riservate alla parte personalmente e dunque non esercitabili dal procuratore alle liti ex art. 100, comma 4, c.p.p.[23].
Modalità di presentazione della dichiarazione.
L’azione civile nel processo penale può essere esercitata, ai sensi dell’art. 76 c.p.p., direttamente dalla parte offesa[24], che sta in giudizio col ministero di un difensore, ovvero a mezzo di procuratore speciale, il quale assume di norma le funzioni di patrocinante in giudizio[25].
Secondo l’art. 78, comma 1, c.p.p., la dichiarazione di costituzione della parte civile può farsi in udienza o fuori di essa. In quest’ultimo caso va depositata presso la cancelleria del giudice competente per la fase in cui essa è destinata ad operare e deve essere notificata, a cura del soggetto che si costituisce, all’imputato ed al pubblico ministero (art. 78, comma 2, c.p.p.), per consentire loro l’eventuale esercizio del potere di richiederne l’esclusione[26]. Nel caso in cui, invece, venga pronunciata in udienza (sia essa preliminare ovvero dibattimentale), viene presentata all’ausiliare del giudice nell’udienza stessa.
Il codice (art. 79, comma 1, c.p.p.) prescrive a pena di decadenza (art. 79, comma 2) che la costituzione di parte civile avvenga o «per l’udienza preliminare» o, successivamente, nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, sino a quando non siano stati compiuti gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti[27]. Va sottolineato che il legislatore impiega l’espressione «per l’udienza preliminare» e non «nell’udienza preliminare», per cui il danneggiato non deve attendere necessariamente l’inizio di tale udienza per costituirsi parte civile, ma può farlo immediatamente dopo esser venuto a conoscenza, attraverso qualsivoglia mezzo, della data di celebrazione di essa[28]. Ovviamente, è necessario che si sia già avuto il promuovimento dell’azione penale, mediante la formulazione dell’imputazione, da parte del pubblico ministero, in quanto prima di quel momento, non esistendo ancora un imputato nei cui confronti far valere la pretesa risarcitoria o restitutoria, la costituzione di parte civile non avrebbe senso.
Infine, il successivo art. 79, comma 3, c.p.p. dispone che se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine prescritto per il deposito, in fase di atti preliminari al dibattimento, delle liste dei testimoni, periti e consulenti tecnici – termine che spira sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, ex art. 468, comma 1, c.p.p. – la parte civile non può avvalersi della facoltà di indicare testimoni, periti, consulenti. Il divieto, come può ben comprendersi, intende evitare l’introduzione in dibattimento delle c.d. prove a sorpresa.
[1] Cfr. Siracusano, Galati, Tranchina e Zappalà, Diritto processuale penale, vol. I, 2a ed., Milano, 1996, p. 50.
[2] Ad essa, come subito nel testo, vengono infatti accordati mezzi giuridici processuali per sollecitare una decisione giurisdizionale che realizzi una pretesa di restituzione o di risarcimento del danno derivante dal reato.
[3] L’art. 185 c.p. stabilisce che ogni reato obbliga alle restituzioni e, nel caso abbia cagionato anche un danno patrimoniale o non patrimoniale, al risarcimento.
[4] Una ipotesi particolare di costituzione di parte civile può aversi, ex art. 77, comma 4, c.p.p., per intervento in via provvisoria del pubblico ministero, il quale eserciti l’azione civile nell’interesse della persona incapace, in caso di assoluta urgenza e sino a quando non subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza ovvero il curatore speciale. In tale caso la costituzione di parte civile è effettuata dal pubblico ministero, in veste di rappresentante legale, “con conseguente applicazione di tutte le regole fissate per la costituzione di parte civile dei soggetti privati”. Cfr. Siracusano, Galati, Tranchina, Zappalà, op. cit., pp. 182-193.
[5] Rilevante al riguardo è il primo comma dell’art. 122 c.p.p., secondo cui “quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. La procura è unita agli atti”. Deve aggiungersi che “non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell’interesse altrui senza procura speciale nel caso in cui questa è richiesta dalla legge” (3 comma).
[6] In dottrina si evidenzia come nel disposto dell’art. 100 c.p.p. (le parti eventuali “stanno in giudizio col ministero di un difensore”) il termine “un” non sia un articolo indeterminato, ma aggettivo numerale (Cordero, Procedura penale, 1993, p. 288). Tuttavia, come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. pen., Sez. VI, 15 febbraio 1995, in Cass. pen., 1996, p. 1203), nel caso in cui la parte civile sia assistita da due difensori non ricorre alcuna ipotesi di nullità per violazione dell’art. 100 c.p.p. non essendo questa espressamente comminata dalla legge. La Corte rileva, infatti, che la ratio di tale disposizione non è assolutamente incentrata sull’esigenza di sottrarre l’imputato alla presenza di un numero di difensori della parte civile che ecceda quello ivi indicato, “ma è tesa esclusivamente a soddisfare esigenze funzionali evitando eccessivo affollamento”. Deve aggiungersi che, nell’ipotesi che la parte civile sia assistita da due difensori, an
che la giurisprudenza su citata ritiene applicabile l’art. 24 disp. att. c.p.p. che considera senza effetto le nomine in eccedenza rispetto a quanto previsto dal suddetto art. 100 c.p.p.
[7] La procura deve essere depositata nella cancelleria del giudice procedente o presentata in udienza insieme con la dichiarazione di costituzione, e può anche essere apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione (art. 100, comma 2, c.p.p.).
[8] La sottoscrizione apposta dal difensore in calce alla dichiarazione di costituzione di parte civile, di seguito alla sottoscrizione della parte, pur se in funzione di attestazione dell’autenticità di quest’ultima, vale ad escludere l’inammissibilità della dichiarazione stessa, prevista dall’art. 78, 1 comma, lett. e), c.p.p.. “In tali ipotesi, infatti, ritenere che difetti il requisito della sottoscrizione del difensore, significherebbe limitare arbitrariamente la funzione della suddetta sottoscrizione da quegli operata”. Cfr. Cass. pen., Sez. V, 15 novembre 1993, in Giust. pen., 1994, III, p. 496. Nel senso che la costituzione di parte civile a mezzo di procuratore speciale è inammissibile qualora la procura speciale sia rilasciata con sottoscrizione autenticata dal difensore, essendo il potere certificatorio di quest’ultimo limitato alla sola procura ad litem, v. Cass., S.U., 23 settembre 1993, in Cass. pen., 1995, p. 273. Su quest’ultimo punto, subito nel testo.
[9] Ex art. 78, comma 1, lett. e), c.p.p. si deve infatti escludere che si tratti di mera irregolarità tempestivamente sanabile dopo la sottoscrizione dell’atto di costituzione da parte del difensore subito dopo che la questione sia stata dedotta. Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 1° ottobre 1993, in Giust. pen., 1994, III, p. 699.
[10] Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 12 marzo 1993, in Cass. pen, 1994, p. 2505, e Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 1993, n. 388, in Arch. nuova proc. pen., 1993, p. 810. Deve aggiungersi che l’esistenza della sottoscrizione della parte in calce o a margine della dichiarazione di costituzione seguita dalla sottoscrizione del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l’atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticare la firma del cliente nonché la sottoscrizione dell’atto in sé. Cfr., sul punto, Cass. pen., Sez. I, 8 novembre 1993, in Cass. pen., 1995, p. 1274. Conforme Cass. pen., Sez. I, 19 gennaio 1994, n. 464, in Arch. nuova proc. pen., 1994, p. 288.
[11] (In Cass. pen., 1995, p. 273, e in Arch. nuova proc. pen., 1993, p. 718). Dalla sentenza citata derivano le massime qui di seguito riportate: a) “La procura alle liti conferita dalla parte civile al difensore con scrittura privata, l’autografia della cui sottoscrizione è certificata dal difensore medesimo, è valida ed idonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale anche se sia apposta in un atto diverso da quelli indicati nel comma 2 dell’art. 100 c.p.p., sempre che sia riferita in modo certo al processo in relazione al quale la si allega e siano assicurate la sua certezza e tempestività.”; b) “Il difensore non è munito di potere certificatorio generale e le norme che gli conferiscono detto potere (art. 102, comma 2, c.p.p., art. 39 disp. att., art. 83 c.p.c.) hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto, essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti. Ne consegue, con riferimento alla costituzione di parte civile, che potendo questa farsi, oltre che con dichiarazione personale, anche a mezzo di procura speciale conferita, a pena di inammissibilità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, il potere autenticatorio del difensore, circoscritto al mandato ad litem, non consente di estendere l’autentica relativa a tale mandato alla sottoscrizione della scrittura contenente il conferimento della detta procura speciale”.
[12] Poiché tanto l’art. 76 c.p.p. quanto l’art. 100 c.p.p. impongono la procura speciale, nulla esclude che un unico atto deleghi al procuratore speciale per la dichiarazione di costituzione anche la rappresentanza processuale; anzi la stretta connessione delle due nomine viene evidenziata dall’art. 78 c.p.p. che prevede tra le formalità di costituzione della parte civile l’indicazione non solo di difensore e relativa procura (lett. c) ma anche la sottoscrizione del primo (lett. e). Cfr., sul punto, Cass. pen., Sez. V, 5 aprile 1995, n. 3769, in Arch. nuova proc. pen., 1995, p. 447.
[13] Secondo una Ordinanza emanata dalla Pretura di Torino il 29 aprile 1992 (in Giur. it., 1994, II, p. 309), l’atto di costituzione di parte civile, contenente in un unico documento sia la formale costituzione sia la procura speciale al difensore, deve essere sottoscritto dal difensore unicamente in calce a quest’ultima, e tale sottoscrizione sarebbe sufficiente ad assolvere entrambe le funzioni di autenticazione della firma della parte e di integrazione del requisito di cui all’art. 78 lett. e) c.p.p.. Tuttavia, secondo D’Ettorre (nota alla giurisprudenza citata), tale ordinanza sarebbe un “coraggioso ma discutibile salvataggio dell’intervento della parte nel processo”.
[14] Secondo la citata disposizione codicistica “la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore”.
[15] Conforme Pretura Firenze, 15 aprile 1994, in Cass. pen., 1994, p. 2809 (con nota di Svariati).
[16] In Cass. pen., 1995, p. 273.
[17] La costituzione di parte civile, possibile “anche a mezzo di procura speciale” (ex art. 76 c.p.p.), va distinta dalla rappresentanza processuale della parte civile, conferita a mezzo di procura speciale, ai sensi dell’art. 100 c.p.p.. I due atti sono diversi ed autonomi, pur potendosi delegare con la stessa procura sia la dichiarazione di costituzione che la rappresentanza. Cfr., sul punto, Cass., pen., Sez. V, 7 marzo 1995, in Cass. pen., 1996, p. 1532; Trib. Milano, Sez. VII, Ord. 2 luglio 1996, in Arch. nuova proc. pen., in cui si sostiene che la procura speciale contemplata nell’art. 76 c.p.p. non deve essere confusa con la procura speciale conferita dalla parte civile al difensore ex art. 100 c.p.p.: la prima costituisce una manifestazione di volontà della parte mediante la quale viene conferito il mandato a costituirsi in nome e per conto proprio e costituisce in capo al procuratore uno specifico potere di rappresentanza, inteso come capacità di disporre della posizione della posizione giuridico-soggettiva del rappresentato, ancorché nei limiti della procura speciale. In altre parole, nell’ipotesi prevista e disciplinata dall’art. 76 c.p.p. è il procuratore speciale che si costituisce in giudizio, quale rappresentante sostanziale della persona offesa dal reato. Inoltre, secondo autorevole dottrina (Fontana, Procura speciale e procura ad litem: questioni di ammissibilità della costituzione di parte civile e diverse modalità di esercizio dell’azione civile nel processo penale, in Arch. nuova proc. pen., 1997, p. 485) gli artt. 76 e 122 c.p.p., riferendosi alla costituzione di parte civile per mezzo di procuratore speciale, intendono la procura speciale come un mandato conferito ad un soggetto affinché eserciti i diritti sostanziali che spetterebbero alla persona offesa, mentre l’art. 100 c.p.p., relativo alla costituzione diretta della persona offesa, individua nella procura speciale il potere che la parte lesa attribuisce al difensore di far valere in giudizio le proprie pretese, nelle modalità che il difensore riterrà più opportune (si noti che al difensore nominato ex art. 100 c.p.p. non competono
gli atti espressamente riservati alla parte, come la revoca dell’atto col quale la parte si è costituita, la rinuncia all’impugnazione, ed ogni atto di disposizione del diritto conteso). Nel primo caso, quindi, è istituito un potere di rappresentanza sostanziale, in base al quale il procuratore assume la titolarità delle pretese del mandante e ne può discrezionalmente disporre nel suo interesse. Nel secondo caso, invece, è trasmesso un potere di mera rappresentanza processuale, che permette al difensore l’esercizio di ogni mezzo giudiziale utile a realizzare le pretese della persona offesa.
[18] Cfr. Svariati, Procuratore speciale, difensore e sostituto del difensore della parte civile, (nota a Cass. pen., 7 marzo 1995), in Cass. pen., 1996, p. 1536, il quale, tuttavia, aggiunge come sia “una conseguenza inevitabile che da una definizione unitaria di atti aventi scopi, fisionomie, rilievo e efficacia giuridici totalmente diversi sia fonte di insidie e di dubbi”.
[19] Il legislatore ha modellato la procura alle liti con riferimento all’omologo istituto processual-civilistico (art. 83 c.p.c.), giacché la parte civile (così come gli altri soggetti indicato nell’art. 100) si muove nel processo penale nell’ambito di un contenzioso di natura civilistica. La circostanza che la dichiarazione di costituzione di parte civile debba essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal difensore (art. 78, comma 2, lett. e, c.p.p.) non fa che confermare l’impronta nettamente civilistica dell’azione, giusto quanto disposto dall’art. 125 c.p.c. in ordine alla sottoscrizione degli atti degli atti di parte nel processo civile.
[20] Il difensore di parte civile munito di procura speciale ex art. 76 c.p.p. e di nomina a provvedere ex art. 78 lett. c) e art. 100 c.p.p. è depositario sia della legittimatio ad causam, che si identifica con la normale titolarità in capo al soggetto cui il reato ha cagionato un danno nel diritto sostanziale ad ottenere giudizialmente il risarcimento, sia della rappresentanza processuale, necessaria dal momento che il codice prevede che la parte lesa stia in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale. Ciò vuol dire che il difensore che sia anche procuratore speciale ai sensi dell’art. 76 c.p.p. sostituisce in tutto e per tutto la parte che rappresenta ed è legittimato a compiere tutti gli atti che la legge riserva a quest’ultima. Cfr., sul punto, Cass. pen., Sez. IV, 22 aprile 1996 n. 4161, in Arch. nuova proc. pen., 1996, p. 930.
[21] Ai sensi dell’art. 39 disp. att. c.p.p. il difensore è autorizzato , in via generale e fermo quanto previsto da eventuali disposizioni limitative, ad autenticare la sottoscrizione di tutti quegli atti per i quali il codice prevede tale formalità. In altri termini, ogni qualvolta il codice –come agli artt. 100, comma 1, e 122, comma 1, c.p.p.– preveda un generico onere di autenticazione della sottoscrittura a carico della parte, il difensore è abilitato a svolgere un potere certificante che lo assimila ai pubblici ufficiali a ciò chiamati dalla legge in via ordinaria. Cfr. sul punto, Valentini Reuter, Forme anomale della procura speciale, in Giur. it., 1994, II, p.743, (nota a Cass. pen., IV Sez., 7 aprile 1993), secondo cui “l’art. 39 disp. att. c.p.p. è stato dimenticato dalla Suprema Corte” nella decisione che qui si commenta..
[22] Mentre nell’ipotesi contemplata dall’art. 100, 2 comma, c.p.p. il difensore si limita a certificare l’autografia della sottoscrizione con formule del tipo “visto, è autografa”, l’attività di autentica ex art. 2703 c.c. consta della attestazione che la sottoscrizione è stata apposta in presenza dello stesso difensore, il quale deve dare atto di aver previamente accertato l’identità della persona che sottoscrive.
[23] Sul punto, cfr. Svariati, op. cit., p. 1536.
[24] Nell’articolo citato, infatti, è previsto che la costituzione possa avvenire “anche” a mezzo di procuratore speciale. Ciò è confermato da Pretura Torino, 19 novembre 1992, in Giur. it., 1994, II, p. 310, secondo cui l’atto di costituzione di parte civile non deve essere redatto, a pena di inammissibilità, unicamente a nome del difensore, poiché essa è ammissibile anche se redatta dalla parte e da questa sottoscritta, “purché contenga i requisiti dell’art. 78 c.p.p. ed in particolare quello di cui alla lett. e)”.
[25] Cfr. Fontana, op. cit., p. 485.
[26] Tanto l’imputato che il pubblico ministero che il responsabile civile (questo, necessariamente attraverso il difensore, a norma dell’art. 100 c.p.p.) possono proporre richiesta di esclusione della parte civile (art. 80, comma 1, c.p.p.), con la quale può esser contestata sia la titolarità del soggetto che si è costituito, sia la sua capacità ad agire, sia l’osservanza delle forme e dei termini prescritti.
Oltre che a seguito della richiesta avanzata dalle parti interessate, l’esclusione della parte civile può esser disposta d’ufficio dal giudice fino a quando non sia stata dichiarata l’apertura del dibattimento di primo grado (art. 81, comma 1, c.p.p.). L’adozione di questo provvedimento non è preclusa dall’essere stata in precedenza presentata, da una delle parti, richiesta di esclusione poi rigettata durante l’udienza preliminare (art. 81, comma 2, c.p.p.). La decisione di esclusione ex officio è subordinata all’accertamento «che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile»; requisiti sia di forma (inosservanza dei tempi e dei modi stabiliti dalla legge per la costituzione), sia di sostanza (carenza di legittimazione o di capacità processuale). Tale decisione appare giustificata solo se le ragioni che ne stanno a fondamento emergano ictu oculi, sì da rendere indiscutibile una immediata estromissione dal processo penale di un soggetto che palesemente non può starvi (cfr. Siracusano, Galati, Tranchina, Zappalà, op. cit., pp. 182-193).
Naturalmente, ogni decisione relativa all’ammissibilità o all’esclusione della parte civile viene presa a seguito di una mera valutazione preventiva effettuata sulla base di un semplice fumus; ciò, da un lato spiega perché la declaratoria di esclusione dal processo penale non impedisce un giudizio di risarcimento o di restituzione promosso nella sua naturale sede civile, e dall’altro limita la portata della dichiarazione di ammissione, nel senso che essa non vincola successive deliberazioni sempre ad opera del giudice penale sul diritto della parte civile ad ottenere il risarcimento o le restituzioni.
Deve tuttavia aggiungersi che il provvedimento con cui il giudice decide in materia di esclusione della parte civile viene adottato sotto forma di ordinanza, avverso la quale non è ammessa impugnazione, dal momento che, stante il principio della tassativa previsione ex lege delle impugnazioni, nessuna disposizione ne prevede la esperibilità (“Le ordinanze che ammettono o escludono la parte civile non sono impugnabili, atteso il principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568, 1 comma, c.p.p.) e la mancanza di norme che prevedono l’impugnabilità, autonoma o con sentenza, delle suddette ordinanze”. Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 3 maggio 1994, in Arch. nuova proc. pen., 1995, p. 151. Conforme Cass. pen., Sez. I, 1 luglio 1994, n. 7463, ivi, 1995, p. 151).
[27] V. l’art. 484, comma 1, c.p.p., secondo cui “prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti”.
[28] Cfr. Cass. pen., Sez.. I, 23 febbraio 1993, n. 1767, in Arch. nuova proc. pen., 1993, p. 810.
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