Ho letto con molto interesse questo articolo del collega Carlo Piana, conforme peraltro a questo del collega Maurizio Reale (il quale ultimo però, a dimostrazione della scivolosità della materia, ha recentemente mutato opinione rispetto a quanto sostenuto “a caldo” in questo articolo), e ne condivido lo spirito delle premesse.
A mio modesto avviso, tuttavia, le conclusioni cui entrambi pervengono non sono purtroppo altrettanto condivisibili.
La legge (art. 3 bis, co. 1, L. n. 53/1994) afferma infatti che le notifiche in proprio a mezzo PEC possono essere effettuate soltanto da ed a un indirizzo PEC risultante da “pubblici elenchi”, che sempre la legge (art. 16 ter DL 179/2013) individua “a decorrere dal 15 dicembre 2013“.
Sorge quindi il problema di stabilire quid juris prima di quella data, cioè se ai fini delle notifiche in proprio possano essere utilizzati quegli stessi o altri elenchi, magari già istituiti a fini diversi. Il problema non è di poco conto, perché se questi “pubblici elenchi” esistano soltanto a far data dal 15/12/2013, la conseguenza è che prima di allora non sarebbe possibile effettuare notifiche in proprio a mezzo pec, per difetto di un presupposto. La questione, poi, non riguarda esclusivamente gli avvocati geek più intrepidi, cioè soltanto i potenziali soggetti notificanti, ma tutti gli avvocati, visto che anche quelli meno intrepidi -i quali sarebbero tentati di ignorare il problema perché mai farebbero una notifica in proprio a mezzo PEC- prima di metà dicembre prossimo potrebbero comunque riceverne una, e quindi anche a questi ultimi interessa sapere -loro malgrado- se quella strana PEC è una notifica valida o no.
Negli articoli giuridici che ho citato all’inizio di queste riflessioni, i rispettivi autori rispondono alla domanda sostenendo che quei “pubblici elenchi”, ove comunque (cioè per qualsiasi altro fine) già formati ed esistenti prima del 15 dicembre (ad es., il REGINDE), devono ritenersi sin da subito “pubblici elenchi” anche ai fini delle notifiche in proprio, perché:
1) in thesi, il REGINDE già ora sarebbe utilizzato come “pubblico elenco” dal cancelliere per le comunicazioni ex art. 136 cpc alle PEC degli avvocati.
Ammesso che l’uso del registro da parte del cancelliere ai fini delle comunicazioni sia di per sè idoneo a legittimare l’uso del registro stesso da parte di terzi estranei all’Amministrazione, allo stato il REGINDE non può considerarsi “pubblico” sol perché usato ai fini delle comunicazioni ex art. 136 cpc. Infatti:
- anzitutto, secondo l’art. 16 L. n. 221/2012, “le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni“. Fino al 15/12, quindi, il REGINDE è un “elenco accessibile alle pubbliche amministrazioni” (mentre dopo sarà anche “pubblico” ex art. 16 ter DL 179/2013);
- inoltre, neppure l’art. 136 cpc richiede che le comunicazioni di cancelleria debbano essere necessariamente fatte ad indirizzi risultanti da pubblici elenchi, tant’è vero che le comunicazioni fatte via fax non presuppongono la pubblicazione dei relativi numeri in un pubblico elenco, essendo sufficiente (e necessario) che sia il numero indicato dall’avvocato nel primo atto (art. 125 cpc), che non è affatto pubblico ma anzi riservato;
- del resto, lo stesso ministero della Giustizia nel proprio sito afferma che, al momento, “il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (acronimo ReGIndE), è consultabile all’interno dell’area riservata“, in contrapposizione all’area pubblica (appunto) dello stesso sito.
In definitiva, se voleva sostenersi che il REGINDE è pubblico per le comunicazioni ex art. 136 cpc quindi è pubblico anche per le notifiche in proprio ex L. n. 53/1994, in realtà non lo è ancora per quelle quindi a fortiori non lo è neanche per queste.
2) in thesi, “fino al 15 dicembre 2013 gli elenchi pubblici sono quelli… pubblici, ovvero quelli disponibili per l’accesso da parte di una comunità indiscriminata di soggetti e gestiti da enti ufficiali”, mentre “dal giorno 15 dicembre 2013 solo ed esclusivamente quelli tassativamente indicati dall’art. 16 ter“.
Anche in questo caso, condividerei la tesi più per ragioni ideologiche (sono favorevole al processo telematico) che di sostanza.
La legge dice:
1. Per notificare in proprio, valgono le pec pubblicate negli elenchi appositi
2. Questi elenchi, nominativamente individuati, sono validi dal 15 dicembre
Nulla dice sul periodo antecedente, che non disciplina.
I “pubblici elenchi validi ai fini della notifica in proprio”, però, non crescono sugli alberi. Non sono cioè una entità fisica fondata sul diritto naturale, come ad esempio la famiglia, che la legge si limita a riconoscere. Prima che la legge li istituisca, non esistono.
Anche per ovvie esigenze di certezza e sicurezza nelle comunicazioni (altrimenti affidate a più o meno vaghi “elenchi pubblici” di dubbia provenienza e legittimazione) -esigenze peraltro condivise (seppur in modo differito, a far data dal 15/12/2013) anche da quanti ritengono già possibili le notifiche in proprio- la funzione che questi elenchi devono assolvere non è solo quella di reperire l’indirizzo pec del destinatario, ma anche quella di consentire a quest’ultimo di verificare la pec del mittente, e -per le citate esigenze di certezza, sicurezza e semplicità – ciò deve essere possibile attraverso la consultazione di ben determinati elenchi pubblici, unici per mittente e destinatario e noti ex ante ad entrambi, nonché al giudice che deve poterli consultare d’ufficio per la verifica del contraddittorio nel caso di mancata costituzione del convenuto (è questa, peraltro, l’ipotesi in cui rileva la nullità della notifica, altrimenti sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc). Quindi tutti questi soggetti devono poter consultare “solo ed esclusivamente” ben determinati “elenchi pubblici”, e precisamente quelli “tassativamente” indicati dall’art. 16 ter DL 179/2013, che tuttavia (e purtroppo) li definisce “pubblici” ai fini delle notifiche in proprio solo “a decorrere dal 15 dicembre 2013”.
Insomma, elenchi pubblici diversi da quelli indicati dalla legge (art. 16 ter cit.), o quegli stessi elenchi ma prima del 15/12, non possono essere utilizzati ai fini delle notifiche in proprio (ma solo per gli altri eventuali fini già disciplinati, come ad esempio le comunicazioni ex art. 136 cpc per quanto riguarda il REGINDE).
Diversamente, sostenendo cioè che, DOPO il 15 dicembre SOLO gli elenchi indicati dall’art. 16 ter cit. sono da considerarsi “pubblici” ex L. 53/94, si finirebbe per ritenere che PRIMA di quella data, le notifiche ben possano essere spedite “da” e “a” PEC reperite un po’ dovunque, come se le pacifiche e da tutti condivise esigenze di tassatività degli elenchi valessero solo dopo il 15 dicembre (sarebbe, infatti, una bizzarra petizione di principio affermare che, prima del 15/12, gli elenchi consultabili sono comunque quelli che il 16 ter cit. indica come consultabili… dopo il 15/12).
Seppur a malincuore, concordo quindi con l’ordinanza del Tribunale di Padova 9/5/2013, che ha ritenuto nulla la notifica effettuata in proprio a mezzo pec prima della formale nascita dei pubblici elenchi richiesti, ai fini delle notifiche in proprio (e non ad altri e diversi fini), dalla legge (è questa semmai da criticare, e non l’ordinanza patavina, che ne ha fatto mera applicazione).
In definitiva, sebbene neanche io abbia ovviamente certezze in merito, non ritengo quindi consigliabile effettuare notifiche in proprio a mezzo pec prima del 15 dicembre prossimo.
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