3 domande al Dott. Stanzani, Giudice Tutelare di Modena

Sono le 2 del pomeriggio, le udienze sono da poco terminate, e stiamo per essere ricevuti dal Dott. Guido Stanzani (Magistrato di Cassazione, Giudice in servizio presso il Tribunale di Modena, dove è Presidente della Seconda Sezione Civile nonché Giudice Tutelare), che ha accettato di rispondere ad alcune nostre domande.[…]
Presidente Stanzani, due Suoi recenti provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno (decreto “Santoro” del 13/05/2008 e – primo caso in Italia – decreto del 05/11/2008) hanno suscitato grande interesse, direi scalpore, anche tra i non addetti ai lavori. Ci vuole spiegare brevemente di cosa si tratta?
Ho ritenuta la giuridica sostenibilità dela tesi che il secondo comma dell’art. 408 c.c., come novellato dalla legge n. 6 del 2004 sull’ Amministrazione di Sostegno (“L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”), consenta alla persona, capace e cosciente, di dettare disposizioni, per l’ ipotesi di sua incapacità e qualora si trovi in uno stato vegetativo irreversibile, circa la non praticabilità dei cd. trattamenti di sostegno vitale; su tutti: ventilazione, idratazione e alimentazione forzate. L’art. 408 c.c. cit. è lo strumento fornito dalla legge n. 6 del 2004 che, rovesciando radicalmente il previgente regime dell’ interdizione e dell’ inabilitazione che tutelavano famiglia, patrimonio e creditori, ha portato in primo piano la persona e le sue esigenze disponendone il sostegno (assistenza o sostituzione) per gli atti non più consentitile da carenze (fisiche o psichiche) della capacità di agire. Poichè l’art. 32 della Costituzione afferma il diritto assoluto della persona all’ autodeterminazione circa i trattamenti sanitari, compresi quelli riguardanti la fase finale della vita (magistrali, sul punto, le sentenze n.21748/07 e n. 27145 SU del 2008 sul caso Englaro), mi è sembrato ragionevole individuare la garanzia di questo diritto attraverso l’ utilizzo del nuovo mezzo varato dal legislatore del 2004. Questo, in grande sintesi, il nucleo motivazionale dei miei due decreti del maggio e del novembre 2008 il secondo dei quali si caretterizza per la ritenuta emanabilità del decreto su richiesta di una persona che è, allo stato, pienamente capace ma che, reclamando la tutela del suo diritto “assoluto” per l’ipotesi di incapacità, mi è sembrata degna di giuridico e fondato ascolto poichè l’imprevedibile rapidità della più gran parte degli eventi fatali (ictus,emorragie cerebrali, infortuni) impedirebbe all’amministratore di far tempestivamente valere le disposizioni contenute nell’ “atto pubblico” o nella “scrittura privata autenticata” confezionate dal disponente ai sensi dell’art. 408, comma 2° c.c.
Come dimostra anche l’interesse dimostrato per il recente “Caso Eluana Englaro“, il tema è attualmente molto sentito. Da più parti (dal Ministro Alfano alla Onorevole Finocchiaro) si invoca “una legge subito”. Ci vuole dire la Sua opinione in merito?
Pur essendo convinto che il testamento biologico ben sia già oggi possibile utilizzando il disposto del citato art. 408, comma 2° c.c., riterrei opportuna una legge per dare quella regolamentazione uniforme a tutti i cittadini che la giurisdizione non è in grado di garantire. A condizione, però, che non si soffochi il bambino nella culla come accadrebbe secondo le previsioni di molti dei progetti di legge sul tema, se ( 1 ) si negasse, assumendone la natura di cure ordinarie e non di terapie, la possibilità per il disponente di escludere idratazione e alimentazione forzata e, ancor peggio, ( 2 ) si demandasse al medico il potere, sotto ogni profilo discrezionale, di disattendere le disposizioni alla luce delle evoluzioni della scienza e della tecnica intervenute fra il momento in cui furono redatte e quello in cui dovrebbero operare. Quanto al primo aspetto, che coinvolgerebbe la maggior parte delle situazioni, sembra fuor da ogni logica negare la natura di terapie in senso proprio a somministrazioni messe in opera da medici, realizzate con strumenti meccanici esterni, che introducone nell’ organismo composti preconfezionati in laboratorio; quanto al secondo, ne và segnalata l’ intima irragionevolezza perchè ciò che rivelerebbe nel momento operativo delle disposizioni sarebbe il fatto oggettivo di un verificato stato di irreversibile situazione vegetativa della persona che, proprio perchè tale, renderebbe ininfluente qualsiasi evoluzione delle terapie messa a punto, nel frattempo, dalla scienza e della tecnica.
Presidente, nel congedarci, un’ultima domanda, che credo interessi non solo noi “addetti ai lavori”, ma anche tutti gli utenti del Tribunale. Secondo voci di corridoio (ed il corridoio, appunto, è quello del Tribunale), nei primi mesi del 2009, quindi fra breve, lascerà il Tribunale di Modena per altro incarico…
E’ cosa che non dipende da me e per la quale non sono ancora in grado di fare previsioni.

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